Sergio Dalmasso storico del movimento operaio. QUADERNI CIPEC e Altri Scritti
  

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Relazione legge elettorale    Torna alle categorie

Relazione introduttiva

Relazione introduttiva.

Questa proposta di legge si prefigge il fine di contribuire al superamento di limiti e di contraddizioni evidenti nella attuale legge elettorale.

Lo scacco, verificatosi la scorsa estate, del tentativo di giungere, nell’attuale legislatura, ad un nuova legge, ripropone la questione come centrale per il prossimo mandato (2.010- 2.015).

La presente proposta presenta le seguenti caratteristiche che la differenziano dalla normativa esistente:

  •  fissa a 60, compreso il/la presidente, il numero dei/delle consiglieri/e, attribuendone 34 alla maggioranza e 26 alle minoranze
  •  modifica le attuali circoscrizioni elettorali, cercando di meglio bilanciarle (oggi quella di Torino elegge più della metà dei/delle consiglieri/e), dividendo la provincia di Torino e accorpando in modo diverso le altre province
  •  elimina il listino e lo “spalma” nelle singole circoscrizioni provinciali
  •  fissa a due (dieci anni) il numero massimo di mandati consecutivi per favorire un maggiore ricambio del ceto politico
  •  elimina ogni sorta di sbarramento per accedere al riparto dei seggi, modificando, però, al tempo stesso, il meccanismo di divisione della cifra elettorale e assumendo il “D’Hondt corretto” (uso dei soli quozienti dispari)
  •  impone che almeno i due terzi degli/delle assessori/e siano interni al Consiglio regionale e non più di un terzo possa esserne esterno

 

E’ chiara, in questa proposta, la scelta del sistema proporzionale come l’unico capace di rappresentare pienamente la società nelle sue differenze e contraddizioni. E’ chiara, al tempo stesso, la volontà di non discriminare le forze politiche minori, con sbarramenti elettorali che ne impediscano la presentazione o la rappresentanza. Va in questa direzione anche la diminuzione dell’entità del premio di maggioranza.

 

I singoli articoli prevedono quanto segue:

L’ art 1 fissa il numero dei/delle componenti il Consiglio e i criteri di nomina degli/delle assessori/e 

L’art 2 definisce i criteri di eleggibilità alla carica di consigliere/a e presidente e il numero massimo di mandati consecutivi

L’art 3 stabilisce in 60 il numero dei/delle consiglieri/e

L’art 4 ridefinisce le circoscrizioni elettorali

L’art 5 ridetermina le operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale e dell’Ufficio centrale regionale e modifica (comma 4/e) i criteri per la divisione della cifra elettorale delle singole liste e il rapporto fra la coalizione di maggioranza e quella (o quelle) di minoranza

L’art 6 abolisce qualunque soglia di sbarramento per accedere alla distribuzione dei seggi

L’art 7 abolisce per i partiti presenti nel Parlamento nazionale e/od europeo e per le formazioni politiche già presenti nel Consiglio regionale la raccolta delle firme e impone la presenza minima di candidati/e dei due generi

L’art 8 dichiara l’urgenza della presente legge e determina la sua entrata in vigore.